In materia di sinistro stradale, la prescrizione ultra-biennale ex art. 2947, c. 3, c.c. non è invocabile solo dalla persona offesa, ma da parte di qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale derivante dal fatto considerato come reato dalla legge, purché il danno sia conseguenza risarcibile dello stesso fatto di reato e, dunque, ad esso collegato eziologicamente anche in via mediata e indiretta, secondo il criterio della regolarità causale.
Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 24 ottobre 2018, n. 26958.
La vicenda
Un ciclista, per evitare un’auto in doppia fila, si allargava sulla sinistra, senza verificare l’eventuale sopraggiungere di ciclomotori, ed urtava uno scooter.
Lo scontro provocava un danno non patrimoniale in capo alla conducente ed un danno patrimoniale per la proprietaria del mezzo. In primo ed in secondo grado, veniva accertato il concorso di colpa delle parti coinvolte ed il ciclista era condannato alla corresponsione del risarcimento dei danni (patrimoniale e non patrimoniale) nella misura della metà. In particolare, il ciclista ritiene che l’azione risarcitoria posta in essere dalla proprietaria del mezzo sia prescritta per il decorso del termine biennale (art. 2947, c. 2, c.c.), mentre in sede di merito è stata applicata la prescrizione più lunga, derivante da reato (art. 2947, c. 3, c.c.).
La decisione
In continuità con la giurisprudenza della Corte (in particolare con la Cass. 2888/2003 e con Cass. 16481/2017), viene ribadito il seguente principio: «in tema di diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli, la disposizione dell’art. 2947 c.c., comma 3, che prevede, ove il fatto che ha causato il danno sia considerato dalla legge come reato, l’applicabilità all’azione civile per il risarcimento, in luogo del termine biennale stabilito dal comma 2, dello stesso articolo, di quello eventualmente più lungo previsto per detto reato, è invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato come reato dalla legge, e non solo dalla persona offesa dallo stesso, ove detto danno sia conseguenza risarcibile dello stesso fatto-reato e, dunque, ad esso collegato eziologicamente anche in via mediata e indiretta, secondo il criterio della regolarità causale».
Tratto da “Altalex, 15 novembre 2018”