Il contratto di vendita internazionale (tratto da UnionCamere Lombardia)

Ott 3, 2018 | Pay

Avv. Costa Federica

Il modello di contratto internazionale di vendita è suddiviso in due parti:

– Parte I – Condizioni Speciali contiene le pattuizioni aventi ad oggetto i requisiti essenziali del contratto: le parti contraenti, l’oggetto, il prezzo, i termini di resa, le modalità di pagamento.

– Parte II – Condizioni Generali copre gli aspetti più strettamente “giuridici” del contratto, quali la legge applicabile, i metodi di risoluzione delle controversie, le garanzie, le modalità di risoluzione del contratto ecc..

COMMENTI SU PUNTI SPECIFICI

Ambito di applicazione > Il modello è stato elaborato con riferimento a vendite aventi ad oggetto prodotti destinati alla rivendita e in cui l’acquirente non assume la veste di consumatore finale in quanto soggetto che si occupa professionalmente della rivendita di prodotti. Di conseguenza, particolari esigenze legate a determinati prodotti (quali ad esempio le materie prime deperibili) e la normativa a tutela del contraente consumatore non sono state prese in considerazione. Inoltre, il modello è concepito per disciplinare singole vendite e non accordi di fornitura continuativa, ragion per cui non sono contemplate clausole tipiche dei contratti di durata quale ad esempio la revisione dei prezzi.

Legge applicabile > In assenza di scelta delle parti, il contratto è regolato dalla Convenzione di Vienna del 1980 e, per quanto da essa non espressamente previsto, dalla legge del paese ove il venditore ha la sua sede di affari.
Tale scelta è dettata dalla convinzione che la Convenzione di Vienna, in quanto normativa uniforme e pensata appositamente per la vendita internazionale, sia la soluzione più appropriata.
Qualora le parti intendessero sottoporre il contratto ad una legge nazionale ed escludere l’applicazione della suddetta Convenzione, sarà opportuno verificare la compatibilità delle clausole del modello con le previsioni della legge designata.

Condizioni di trasporto e consegna > Si invitano le parti a scegliere con cura il termine commerciale tra gli Incoterms della CCI più appropriato alle loro esigenze.
In assenza di scelta delle parti sul punto si applicherà il termine Franco Vettore (FCA) ai sensi della clausola 4, Parte II – Condizioni Generali.
Si raccomanda di non utilizzare il termine Ex Works (Franco Fabbrica) quando è previsto un pagamento mediante credito documentario e, quale che sia il termine di resa scelto, verificare che i documenti di trasporto che esso comporta siano
conformi a quanto previsto nella lettera di credito.

Termini di consegna > Il termine di consegna, di cui alla casella S-4 della Parte I- Condizioni Speciali, indica luogo e tempo in cui il venditore deve adempiere all’obbligo di consegna della merce in base al contratto e conformemente all’Incoterm scelto dalle parti.
Tale luogo indica la consegna “contrattuale” della merce che non necessariamente coincide con il luogo in cui la merce perviene al compratore.
Le parti possono concordare che la consegna avvenga in una data specifica o entro una data specifica oppure in un determinato periodo di tempo (ad esempio “la terza settimana di aprile” oppure “entro/a 60 giorni dalla fatturazione).

 

Fondamentale sarà individuare la legge applicabile per poter poi costruire la struttura intera dei rapporti commerciali.

Il modello è proposto e pubblicato da UnionCamere ( https://www.mn.camcom.gov.it/files/CommercioEstero/VenditaInglese.pdf  )

Si ricorda che questo modello, come ogni altro modello contrattuale, offre per definizione delle “proposte tipo”, che dovranno essere adattate alle particolari esigenze del caso di specie, anche tenuto conto della legislazione del paese della controparte (per esempio
alcune clausole del modello potrebbero risultare in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico del paese della controparte, si pensi a norme antitrust, o sulla scelta del giudice competente).
Vista la complessità della materia, Unioncamere Lombardia raccomanda di utilizzare il modello con attenzione, valutando le soluzioni proposte alla luce della situazione concreta, possibilmente con il supporto del proprio servizio di assistenza legale interno se presente) o, in alternativa, con l’assistenza comunque di un legale.

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