Nell’ambito dell’ordinamento italiano, non vi è alcuna definizione di “forza maggiore”, né sussistono disposizioni atte a descriverne i tratti, riflessi, le conseguenze.

Il concetto viene infatti soltanto marginalmente trattato per sommi capi dal nostro Codice Civile, soprattutto con riferimento a questioni di responsabilità facenti capo all’inadempiente.

A fronte di tale lacuna, la giurisprudenza è intervenuta in più occasioni per colmare detto vuoto normativo, interpretando e plasmando codice e fattispecie, specificando che, brevemente, per “forza maggiore” debba intendersi un qualsiasi impedimento oggettivo, caratterizzato dalla non imputabilità, inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento stesso al momento della pattuizione o degli impegni presi.

Nella stesura di un contratto è pertanto vivamente consigliabile inserire la clausola di forza maggiore, specificandone il significato ed indicando per quali accadimenti, straordinari ed imprevedibili, si debba ritenere esclusa la responsabilità del soggetto inadempiente, impossibilitato dunque in quel caso alla prestazione; buona cosa è anche individuare le sorti del contratto stesso, o di alcune clausole se indipendenti, a fronte di simili accadimenti.

Ciò contribuirebbe ad evitare sgradite sorprese alle parti contrattuali.

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