Il factoring è un contratto atipico con il quale una parte, detta factor, acquista, per un certo periodo di tempo e a titolo oneroso, i crediti non ancora esigibili che un imprenditore (in genere imprese venditrici di beni) vanta nei confronti della propria clientela.

E’ un modello contrattuale piuttosto recente, utilizzato dagli operatori economici per il finanziamento alle imprese in relazione a particolare esigenze non codificate dal legislatore.

Il factoring consiste nell’acquisto da parte del factor dei crediti non ancora esigibili che le imprese, solitamente venditrici di beni, vantano nei confronti della clientela; tale acquisto avviene in forza di una convenzione per la quale l’imprenditore creditore si obbliga a cedere al factor tutti suoi crediti, presenti e futuri, derivati o derivanti dall’esercizio dell’impresa. Il factor cessionario acquista i crediti di norma pro soluto, salvo patto contrario.

Il factor svolge una funzione di gestione in quanto amministra i crediti curandone la riscossione anche ricorrendo alla esecuzione forzata; svolge inoltre una funzione di finanziamento in quanto anticipa all’impresa l’importo dei crediti acquistati, finanziando l’impresa stessa attraverso un’atipica operazione di sconto; svolge infine una funzione di assicurazione in quanto di regola il factor acquista il credito pro soluto assumendo il rischio della insolvenza del debitore. In cambio l’imprenditore versa al factor un aggio, semplificando al massimo la sua contabilità interna.

 

Tratto da : Altalex; Factoring AltalexPedia, voce agg. al 20/12/2018

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