Secondo la normativa europea, per “agente commerciale” si intende la persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un’altra persona, il “preponente”, la vendita o l’acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente (art. 1 direttiva 86/653).

La qualifica di agente commerciale è compatibile con la circostanza che l’intermediario svolga la propria attività presso l’impresa del preponente o che eserciti per conto del preponente anche compiti diversi da quelli connessi alle trattative per la vendita o l’acquisto di beni?

Alla domanda risponde la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sezione Quarta, con la sentenza 21 novembre 2018 resa nella causa C‑452/17.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea puntualizza i requisiti dell’intermediario ai fini della sua qualificazione come agente commerciale ai sensi della Direttiva 86/653, specificando come non costituisca causa di esclusione sia l’eventuale svolgimento della sua attività nella sede della preponente sia l’effettuazione di eventuali ulteriori prestazioni accessorie.

La Corte di Giustizia esclude che il luogo di svolgimento dell’attività da parte dell’intermediario sia rilevante ai fini della direttiva comunitaria (e quindi ai fini della qualificazione dell’intermediario come agente), purché tale circostanza non comporti la perdita della sua indipendenza.

Il ragionamento della Corte di Giustizia parte dal dato normativo ed evidenzia come la Direttiva 86/653 (art. 1 paragrafo 2) richieda ai fini della qualificazione dell’intermediario come “agente” unicamente la sussistenza delle seguenti tre condizioni:

l’indipendenza dell’intermediario (“In primo luogo, tale soggetto deve avere la qualifica di intermediario indipendente.”)

la stabilità del rapporto (“In secondo luogo, deve essere contrattualmente vincolato in maniera permanente al preponente.”);

la tipologia dell’attività svolta, che deve consistere nel favorire la conclusione di contratti per conto della preponente (“In terzo luogo, egli deve esercitare un’attività che può consistere o nel trattare la vendita o l’acquisto di merci per il preponente o nel trattare e concludere tali operazioni in nome e per conto di quest’ultimo.”).

Corte giustizia Unione Europea, sez. IV, sentenza 21/11/2018 n° C-452/17.

 

Tratto da: Altalex; www.altalex.com/documents/news/2018/11/22/agente-di-commercio-per-la-qualifica-conta-l-indipendenza

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